Art. 40.
(Disposizioni transitorie sull'avanzamento).

      1. Gli ufficiali superiori in servizio continuativo che non siano in possesso di diploma di laurea, possono progredire la propria carriera, fino al grado di colonnello, purché prima della data di entrata in vigore della presente legge abbiano prodotto pubblicazioni tecniche o scientifiche. Per la valutazione di tali pubblicazioni si applica l'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Il presente comma si applica fino al 31 dicembre 2007.
      2. I sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in servizio continuativo o per effetto della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono inquadrati nei seguenti gradi:

          a) nel grado di primo maresciallo con qualifica di «luogotenente»: i marescialli che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente sette anni di permanenza nel grado;

          b) nel grado di primo maresciallo: i marescialli capi che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente otto anni di permanenza nel grado;

          c) nel grado di maresciallo capo: i marescialli ordinari che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente sette anni di permanenza nel grado;

          d) nel grado di maresciallo ordinario: i marescialli che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente due anni di permanenza nel grado;

 

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          e) nel grado di sergente maggiore capo: i sergenti maggiori che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente sette anni di permanenza nel grado;

          f) nel grado di sergente maggiore: i sergenti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato almeno sette anni di permanenza nel grado;

          g) nel grado di caporal maggiore capo scelto: i caporal maggiori capi che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente cinque anni di anzianità nel grado;

          h) nel grado di caporal maggiore capo: i caporal maggiori scelti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente cinque anni di anzianità nel grado;

          i) nel grado di caporal maggiore scelto: i primi caporal maggiore che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente un anno di anzianità nel grado.